Antidrone in Austria: le condizioni alle quali il Bundesheer può intervenire
Cresce la minaccia dei droni e con essa la domanda su cosa possa fare il Bundesheer nella difesa antidrone. Il ministero della Difesa ha pubblicato chiarimenti: dalla sorveglianza dello spazio aereo secondo la legge sui poteri militari agli interventi di assistenza per il ministero dell’Interno.

Poiché i droni sono percepiti sempre più come una minaccia, anche in Austria ci si chiede con crescente frequenza quando e come le Forze armate austriache (Bundesheer) possano effettivamente essere chiamate in causa per la difesa antidrone. Il ministero della Difesa ha ora pubblicato informazioni in merito.
La base giuridica della difesa antidrone
Se velivoli o droni utilizzano lo spazio aereo austriaco senza autorizzazione, la sorveglianza militare dello spazio aereo può intervenire autonomamente e con mezzi adeguati in base all’articolo 26 della legge sui poteri militari (Militärbefugnisgesetz, MBG). Ciò vale anche quando non sussiste una «minaccia alla prontezza operativa del Bundesheer».
A differenza dei velivoli con equipaggio, un drone non può essere contattato direttamente. Per accertarne l’identità dopo un uso non autorizzato dello spazio aereo, di norma deve quindi essere abbattuto in modo mirato. Secondo la legge sui poteri militari, questo «abbattimento» è consentito nell’ambito dell’«esercizio diretto della coercizione sulle cose».
Il principio di proporzionalità ha qui un peso particolare, ad esempio per evitare danni collaterali. Se per porre fine all’uso non autorizzato dello spazio aereo si impiegano mezzi elettronici o cinetici dipende dalle circostanze del singolo caso.
Proporzionalità e limiti
Se l’uso non autorizzato dello spazio aereo viene interrotto immediatamente, ad esempio abbattendo deliberatamente un drone per tutelare la sovranità aerea o la prontezza operativa del Bundesheer, ciò deve essere indispensabile e proporzionato. Sono esclusi i casi di lieve entità, ad esempio quando il drone è palesemente innocuo o il luogo e la durata della violazione depongono in senso contrario.
Un uso delle armi che metta in pericolo la vita, ad esempio contro un «operatore di droni», è consentito soltanto per legittima difesa, propria o altrui, a tutela della vita umana.
Cooperazione con il ministero dell’Interno
Come «ultima ratio», il Bundesheer potrebbe anche prestare un intervento di assistenza di polizia di sicurezza ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b, della legge sulla difesa 2001 (Wehrgesetz 2001, WG 2001). Ciò presuppone che l’autorità di sicurezza competente non sia in grado di svolgere un determinato compito con mezzi propri o con altri supporti mobilitati a breve termine. Inoltre si deve presumere che il volo del drone costituisca un reato, ad esempio un pericolo per la vita e l’incolumità fisica.
In tal caso le forze militari impiegate sono soggette esclusivamente alle norme che disciplinano l’esecutivo di sicurezza, in particolare la legge sulla polizia di sicurezza e la legge sull’uso delle armi 1969. Se immediatamente prima dell’intervento non è più possibile comunicare direttamente con la polizia di sicurezza, si può agire autonomamente ai sensi dell’art. 79, comma 5, della legge costituzionale federale (B-VG), ad esempio da parte del pilota militare.
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